martedì 7 agosto 2007

Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale

Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale
Elezione delle Assemblee Costituenti e dei Segretari del Partito Democratico
14 ottobre 2007

Articolo 1. (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina la campagna elettorale relativa all’elezione dell’Assemblea nazionale, delle Assemblee regionali, del Segretario nazionale e dei Segretari regionali del Partito Democratico, programmate per il 14 ottobre 2007 (di seguito “Elezioni”), in applicazione di quanto previsto dal Regolamento quadro approvato l’11 luglio 2007 dal Comitato Promotore 14 ottobre (di seguito, “Regolamento quadro”) ed in particolare dei relativi articoli 8 e 9.

Articolo 2. (Propaganda organizzata ad opera degli organismi del Partito Democratico)
1. L'Ufficio di Presidenza nonché, sulla base delle indicazioni eventualmente da esso emanate, i Comitati regionali e provinciali di cui all’art 3 del Regolamento quadro, promuovono ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di pubblicizzare e rendere noto lo svolgimento delle Elezioni, nonché le relative modalità di partecipazione.
2. A partire dal ventesimo giorno antecedente lo svolgimento delle Elezioni, gli organi di cui al comma 1 promuovono assemblee ed altre iniziative pubbliche nel corso delle quali ha luogo un confronto, a parità di condizioni, tra i candidati, i rappresentanti delle liste o i loro delegati.
3. Iniziative analoghe possono essere promosse tramite l’utilizzo delle reti di comunicazione telematica nonché con ogni altro mezzo non espressamente vietato dal presente regolamento.
4. Le iniziative di cui al presente articolo e i materiali diffusi nell’ambito di esse non devono contenere indicazioni di voto per singole liste o candidati. A tali iniziative non si applicano le limitazioni previste dagli articoli seguenti per la campagna elettorale dei singoli candidati o liste.

Articolo 3. (Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati)
1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che l’immagine del Partito Democratico.
2. Le iniziative dei candidati devono essere anche volte a favorire la più ampia partecipazione alle elezioni delle Assemblee Costituenti nazionale e regionali nonché dei Segretari dei diversi livelli istituzionali.

Articolo 4. (Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti)
1. La campagna elettorale dei candidati e delle liste è improntata a criteri di sobrietà. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte delle liste e dei candidati la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.
2. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale o locale, annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati.
3. È ammessa l’affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative di singoli o liste purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. La propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero la stampa di materiale informativo è sempre consentita, nel rispetto della normativa generale applicabile.
5. A tutti i mezzi di propaganda di cui al presente regolamento si applicano in ogni caso i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché le disposizioni poste a tutela dei dati personali e della vita privata delle persone.

Articolo 5. (Limiti di spesa)
1. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di segretario nazionale non possono superare l'importo di duecentocinquantamila euro, quelle relative alla carica di segretario regionale, cinquantamila euro, quelle relative ai componenti dell’assemblea costituente, cinquemila euro. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di diecimila euro. Il limite è elevato a venticinquemila euro per i candidati alla carica di segretario nazionale.
2. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
a. alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b. alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c. all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d. al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
3. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
4. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibili al candidato, anche quelle relative al contributo di sostenitori esterni, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 4 e la relativa documentazione deve essere conservata a cura dell’interessato o di un suo delegato per almeno tre mesi successivi allo svolgimento delle Elezioni ai fini dell’effettuazione dei relativi controlli.
5. Entro il 15 ottobre 2007, tutti i candidati trasmettono al Collegio dei Garanti della propria circoscrizione, personalmente o tramite un proprio mandatario, una dichiarazione contenente un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche e giuridiche, di valore superiore a mille euro. Tale limite è elevato a tremila euro per i candidati alla carica di segretario regionale e cinquemila euro per i candidati alla carica di segretario nazionale. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il Collegio cura la pubblicità delle dichiarazioni, anche mediante la pubblicazione sulla rete web, garantendo comunque modalità che ne consentano la consultazione da chiunque ne faccia richiesta.
6. Il Collegio dei Garanti competente per territorio controlla le dichiarazioni di cui all’articolo 5, rendendo pubblica una relazione entro il 15 dicembre 2007. Ciascun candidato è tenuto, senza ritardo, a mostrare o consegnare copia della documentazione di cui al comma 1 al Collegio dei Garanti competente, qualora questo ne faccia richiesta.

Articolo 6. (Presentazione delle segnalazioni per violazione del regolamento)
1. L’Ufficio di Presidenza, i Comitati promotori regionali e provinciali, gli Uffici tecnico-amministrativi nazionale e locali vigilano sul corretto svolgimento della campagna elettorale nonché sul rispetto del presente regolamento, e segnalano prontamente al Collegio dei Garanti competente ogni eventuale violazione eventualmente proponendo le misure ritenute necessarie a far cessare la violazione ed a consentire il corretto proseguimento della campagna elettorale.
2. Ciascun candidato alle Elezioni o, nella fase antecedente a queste, ciascun cittadino che dichiari di voler aderire alla fase costituente del Partito Democratico, può presentare una segnalazione al Collegio dei Garanti competente, in relazione a presunte violazioni del presente regolamento. La segnalazione è redatta per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato e ad essa è allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti nonché una copia di un documento di riconoscimento di chi effettua la segnalazione.
3. Le segnalazioni relative alla campagna elettorale dei candidati alla carica di segretario nazionale sono presentati al Collegio nazionale dei Garanti. Quelle riguardanti la campagna elettorale dei candidati alla carica di segretario regionale sono presentate al Collegio circoscrizionale dei Garanti del capoluogo della Regione o della Provincia autonoma. Tutte le altre segnalazioni sono presentate al Collegio circoscrizionale dei Garanti competente per territorio.

Articolo 7. (Esame delle segnalazioni e misure sanzionatorie)
1. Il Collegio dei garanti, una volta investito della segnalazione, invita, anche per le vie brevi, i soggetti interessati a rendere note, anche oralmente, eventuali osservazioni o a produrre la documentazione ritenuta utile. Una volta acquisite tutte le informazioni considerate opportune, e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, si pronuncia sulla stessa. Nell’ultima settimana prima delle Elezioni, nonché per le segnalazioni presentate ai sensi dell’art. 6, comma 1, il termine per assumere la decisione è ridotto a quarantotto ore.
2. Il Collegio, accertata la violazione, può prescrivere agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati e le liste, eventualmente prescrivendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati. Nel formulare le prescrizioni di cui al precedente periodo, il Collegio dei garanti fissa altresì il termine per l’adozione delle misure medesime e può prescrivere che, in caso di mancata adozione delle misure impartite, i candidati o le liste ai quali è attribuibile la violazione, siano esclusi dalle Elezioni e dichiarati decaduti nel caso siano stati eletti.
3. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti si pronunci per l’esclusione o la decadenza di un candidato o di una lista, gli interessati possono presentare ricorso al Collegio nazionale dei Garanti, che si pronuncia nei termini di cui al comma 1. Il ricorso al Collegio nazionale dei Garanti è altresì consentito per tutte le questioni attinenti alla campagna elettorale dei candidati alla carica di segretario regionale.
4. Le riunioni del Collegio di Garanti sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. In caso di assenza di questo, del più componente più anziano per età, che assume la presidenza.
5. Della riunione o delle riunioni nelle quali sono esaminate le segnalazioni presentate ai sensi del presente articolo è redatto un verbale nel quale si dà conto, anche in forma succinta, degli elementi esaminati e delle motivazioni poste alla base della decisione assunta.
6. Le decisioni assunte nonché i relativi verbali di cui al comma 5 sono portate a conoscenza degli interessati e rese disponibili attraverso la loro pubblicazione sul sito www.ulivo.it nonché sugli altri siti web eventualmente attivati in sede locale dai Comitati regionali o provinciali. Nell’ambito delle misure di cui al comma 2, il Collegio dei garanti può altresì prescrivere ulteriori forme di pubblicità per la decisione assunta dal Collegio dei Garanti, da porre a carico dei soggetti ai quali è attribuibile la violazione.

Nessun commento: