domenica 29 luglio 2007

Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico

Articolo 1 (Indizione dell’elezione e titolari dell’elettorato attivo e passivo)
1. È indetta per il 14 ottobre 2007 l’elezione dei componenti della Assemblea costituente nazionale e, in collegamento con essi, del Segretario politico nazionale del partito democratico. È inoltre indetta, per quella stessa data, l’elezione dei componenti delle Assemblee regionali e, in collegamento con essi, dei segretari regionali del partito. Nella Regione Trentino Alto Adige si eleggono i componenti delle assemblee provinciali di Trento e Bolzano e i relativi segretari provinciali; le due assemblee provinciali costituiscono insieme l’Assemblea regionale che elegge il proprio coordinatore, eventualmente anche prevedendo la turnazione in tale incarico fra i due segretari provinciali.
2. «Possono partecipare in qualità di elettori e di candidati tutte le cittadine ed i cittadini italiani che al 14 ottobre abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione Europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di voler partecipare al processo costituente del Partito Democratico e devolvano un contributo minimo di 1 euro».
3. Con successivo Regolamento vengono stabilite le modalità di elezione delle Assemblee provinciali e dei Segretari provinciali, da tenersi entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 2 (Funzioni degli organi da eleggere)
1. L’Assemblea Nazionale, convocata da Romano Prodi che ne assume la Presidenza, si riunisce per la prima seduta il 27 ottobre 2007. Essa approva il Manifesto e lo Statuto nazionale del Partito, ed assolve ad ogni altra funzione attribuitale dalle norme transitorie e finali dello Statuto.
2. La prima seduta delle Assemblee costituenti regionali è convocata da Romano Prodi entro 30 giorni dallo svolgimento delle elezioni ed è presieduta dal Presidente del collegio circoscrizionale dei garanti; nelle Regioni con più circoscrizioni la presidenza della prima seduta è affidata al Presidente del collegio dei garanti della circoscrizione del capoluogo di regione. L’Assemblea come primo adempimento procede all’elezione del proprio presidente tra i propri componenti a scrutinio segreto; nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione la maggioranza dei componenti si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati in cui risulta eletto il candidato col maggior numero di voti. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto nazionale, tali Assemblee approvano il rispettivo Statuto regionale, ed assolvono ad ogni altra funzione attribuita loro dalle norme transitorie e finali degli Statuti nazionale e regionale.
3. L’Assemblea costituente approva le ulteriori disposizioni dirette a disciplinare, anche nella fase transitoria, le modalità di funzionamento degli organi, ivi compresi i poteri sostitutivi e sussidiari, nonché i casi di revoca e di surroga.

Articolo 3 (Comitati promotori e Ufficio di Presidenza)
1. Il Comitato Promotore 14 Ottobre nomina l’Ufficio di Presidenza dell’elezione.
2. L’Ufficio di Presidenza: a) nomina i componenti del Collegio nazionale e dei Collegi circoscrizionali dei Garanti, scelti fra personalità autorevoli e imparziali e, tra questi, i Presidenti dei Collegi stessi; b) nomina i componenti dell’Ufficio tecnico-amministrativo e, tra questi, il Direttore; c) nomina i membri dell’Ufficio di Tesoreria e, tra questi, il Tesoriere; d) riconosce i Comitati regionali e provinciali costituiti localmente; e) approva gli ulteriori regolamenti necessari allo svolgimento dell’elezione, ad eccezione di quelli di cui agli articoli successivi.
3. Il Comitato promotore nazionale e i Comitati promotori regionali e provinciali, così come i Collegi dei garanti e gli uffici di cui al successivo articolo 4, hanno il fine di promuovere e garantire lo svolgimento della consultazione elettorale del livello istituzionale corrispondente e si considerano sciolti al momento dell’insediamento delle relative Assemblee.

Articolo 4 (Garanti)
1. I Collegi dei Garanti decidono sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento-quadro e nei Regolamenti di cui all’articolo precedente e vigilano, ciascuno per l’ambito territoriale di propria competenza, sul corretto e imparziale svolgimento dell’elezione.
2. Gli eventuali reclami o ricorsi possono essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla votazione al Collegio dei garanti della circoscrizione di residenza.
3. I reclami e i ricorsi relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati entro due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità.
4. I reclami e i ricorsi relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono essere presentanti entro le 48 ore successive.
5. I Garanti si pronunciano sulle questioni di cui al comma 4 entro le 24 ore successive.

Articolo 5 (Uffici tecnici)
1. L’Ufficio tecnico-amministrativo cura l’attuazione del presente regolamento e lo svolgimento dell’elezione, a partire dalla predisposizione dei moduli e dalla definizione delle modalità di presentazione delle candidature. Entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, predispone i regolamenti necessari a specificare le procedure operative per la gestione delle operazioni di voto.
2. Il Direttore è responsabile del coordinamento organizzativo delle attività di voto.
3. Il Responsabile della comunicazione dell’Ulivo promuove e coordina le attività finalizzate a informare i cittadini e sollecitare la partecipazione al voto.
4. L’Ufficio di Tesoreria è responsabile per la gestione finanziaria delle attività connesse con lo svolgimento dell’elezione.
5. L'ufficio tecnico-amministrativo decide le proprie modalità di articolazione a livello territoriale .

Articolo 6 (Ripartizione dei seggi per l’Assemblea costituente nazionale tra le circoscrizioni ed i collegi)
1. Per la ripartizione dei seggi della Assemblea Nazionale, si fa riferimento ai collegi e alle circoscrizioni di cui alla legge 4 agosto 1993, n. 277. Milleduecento seggi vengono distribuiti tra le circoscrizioni in proporzione al numero di residenti e milleduecento seggi in proporzione al numero dei voti conseguiti dall’Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati, in entrambi i casi sulla base del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.
2. I seggi così assegnati a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti tra i collegi in proporzione ai voti conseguiti dall’Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati sulla base del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora uno o più collegi abbiano ottenuto con tale metodo meno di tre seggi, ne ottengono tre. Si procede quindi nuovamente alla ripartizione di tutti i seggi tra gli altri collegi, sempre in proporzione ai voti conseguiti dall’Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati sulla base del metodo dei quozienti interi e più alti resti, reiterando eventualmente il computo fino a che tutti i collegi ottengano un minimo di tre seggi. Nelle circoscrizioni delle Regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige la ripartizione dei seggi nei collegi è stabilita con successivo Regolamento. Un ulteriore seggio è assegnato ai collegi in cui abbia partecipato al voto un numero di persone pari a più del 20 per cento dei voti ottenuti dall’Ulivo nelle elezioni per la camera dei deputati del 2006.
3. Gli italiani residenti all’estero eleggono 60 rappresentanti. La ripartizione dei candidati nelle diverse circoscrizioni e le modalità di svolgimento della campagna elettorale e di voto sono regolate con apposito regolamento da approvare dall’Ufficio di Presidenza su proposta di un gruppo di coordinamento da questo appositamente nominato.

Articolo 7 (Candidature)
1. Le liste per l'elezione dell’Assemblea Nazionale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere nei relativi collegi e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso. A pena di inammissibilità, se il numero di liste tra loro collegate in ambito circoscrizionale è pari, non più della metà di tali liste possono avere come capolista persone dello stesso sesso; se il numero di liste tra loro collegate in ambito circoscrizionale è dispari, la differenza di numero tra capilista di sesso diverso non può essere superiore a una unità.
2. Le candidature nei collegi sono presentate all’Ufficio tecnico amministrativo territorialmente competente. Le candidature all’Assemblea nazionale devono essere corredate dalle sottoscrizioni di almeno cento e non più di centocinquanta aventi diritto nei rispettivi collegi, autenticate da almeno un consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Nessuno può sottoscrivere più di una lista.
3. Nessuno può candidarsi in più di un collegio per l’elezione dell’Assemblea nazionale.
4. Non è ammessa la candidatura di persone notoriamente appartenenti a forze politiche o ad ispirazioni ideali non riconducibili al progetto dell’Ulivo-Partito Democratico.
5. Non è ammessa la candidatura di persone che , alla data di presentazione delle candidature, si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007.
6. Le candidature per l’Assemblea costituente nazionale sono valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti:
a) dichiarazione di accettazione della candidatura con un ordine delle candidature;
b) dichiarazione di adesione al processo costituente del Partito Democratico;
c) nome o slogan identificativo della lista;
d) dichiarazione politica avente riguardo agli intenti che la lista si propone in relazione ai compiti dell’Assemblea costituente;
e) indicazione di un referente circoscrizionale della lista, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione del ruolo di referente da parte di quest’ultimo;
f) eventuale dichiarazione di collegamento con liste di candidati presentate in altri collegi della medesima circoscrizione identificate dalla medesima denominazione, dalla medesima dichiarazione di intenti e dal medesimo referente circoscrizionale;
g) indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario Nazionale, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione da parte di quest’ultimo;
h) autocertificazione che non ricorrano per nessuno dei candidati inclusi nella lista le condizioni di inammissibilità di cui al precedente comma 5.
7. Le liste per l’Assemblea Costituente devono essere presentate, a pena di nullità, tra il 21 e il 22 settembre 2007.
8. Le dichiarazioni di candidatura alla carica di Segretario Nazionale sono presentate all’Ufficio tecnico amministrativo nazionale entro il 30 luglio 2007 8unitamente a una dichiarazione di intenti e a un numero di firme compreso tra duemila e tremila, di cui almeno cento in ognuna di cinque regioni. Le dichiarazioni di candidatura sono accettate se corredate, entro i termini previsti per la presentazione delle liste, da dichiarazioni di cui al comma 6, lettera g), relative a liste presentate in almeno 25 diversi collegi presenti in non meno di 5 differenti regioni.
9. Nel caso in cui una candidatura alla carica di Segretario Nazionale sia stata dichiarata invalida, il referente circoscrizionale della lista che lo aveva indicato ai sensi della lettera g) del comma 6 può, entro i 5 giorni successivi al termine di cui al comma 9, indicare il nome di un ulteriore candidato alla carica di Segretario Nazionale, scelto fra i soggetti che abbiano regolarmente presentato la propria candidatura ai sensi del precedente comma 8 e corredata dall’accettazione dell’interessato. In caso di mancata accettazione la lista decade.
10. L'eventuale mendace autocertificazione di cui al precedente comma 6, lettera h), costituisce causa di ineleggibilità. In caso di elezione l’accertamento della mendace dichiarazione comporta l’immediata decadenza da qualsiasi carica del partito e la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per il reato di falsità ideologica in atti privati (art. 485 c.p.) nonché la revoca di tutti i componenti della stessa lista di collegio alla quale appartiene il candidato.

Articolo 8 (Confronto tra i candidati)
1. L'Ufficio di Presidenza promuove assemblee ed iniziative pubbliche nel corso delle quali ha luogo un confronto tra i candidati o i loro delegati a parità di condizioni. Tali assemblee si svolgono nei 20 giorni antecedenti la data di svolgimento dell’elezione. Iniziative analoghe possono essere promosse anche tramite l’utilizzo delle reti di comunicazione telematica.

Articolo 9 (Disciplina della campagna elettorale)
1. Al fine di contenere i costi della campagna elettorale in vista delle elezioni di cui al presente regolamento, non è in ogni caso ammessa la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Collegio nazionale dei Garanti, entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, predispone un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i candidati, con riferimento anche all’entità massima, alle modalità e alla documentazione delle spese.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le modalità con le quali è possibile rendere pubblici e diffondere gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, nonché discorsi svolti dai candidati.
4. Agli eventuali reclami relativi all’applicazione del presente articolo si applicano le procedure di cui ai ricorsi previsti dall’art. 4 del presente regolamento. Per le questioni riguardanti la campagna elettorale dei candidati alla carica di Segretario Nazionale è competente il Collegio nazionale dei garanti.
5. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di comunicazione eventualmente promosse unitariamente dal Comitato promotore 14 ottobre al fine di far conoscere ai cittadini le iniziative legate alla costituzione del Partito Democratico.

Articolo 10 (Voto)
1. Per essere ammessi al voto, che si svolge in unica giornata dalle ore 7 alle ore 20, occorre esibire al seggio un documento di identificazione e, ad eccezione dei non ancora maggiorenni e dei non cittadini, la propria tessera elettorale.
2. L’Ufficio tecnico-amministrativo determina le modalità di voto per i non ancora maggiorenni e i non cittadini.
3. L’Ufficio Tecnico-amministrativo determina le modalità con le quali gli studenti universitari fuorisede e i lavoratori fuorisede sono ammessi a votare rispettivamente nella loro sede universitaria o di lavoro.
4. È necessario inoltre dare espresso consenso a che il proprio nominativo ed i propri recapiti siano inseriti nell’elenco dei partecipanti alla votazione ed a che l’elenco stesso sia reso consultabile per ogni eventuale verifica relativa all’effettiva partecipazione al voto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Articolo 11 (Procedimento elettorale)
1. Entro quindici giorni dall’approvazione del presente Regolamento l'Ufficio di Presidenza, sentito il parere dell’Ufficio tecnico-amministrativo, nomina i responsabili del procedimento elettorale per ogni circoscrizione. Il Collegio circoscrizionale dei Garanti, qualora riscontri irregolarità o elementi di turbativa nello svolgimento del procedimento, può, di sua iniziativa, revocare il mandato conferito, surrogando contestualmente il responsabile revocato.
2. In ciascun comune è costituito almeno un seggio per lo svolgimento delle elezioni ed almeno un seggio aggiuntivo per ogni diecimila voti validi ricevuti nel 2006 dall’Ulivo. Di ogni seggio, viene definito e pubblicato su apposita sezione del sito web www.ulivo.it l’ambito territoriale, facendo riferimento alle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, o alle vie e piazze in esso ricomprese, in modo da garantirne l’omogeneità complessiva.
3. I responsabili del procedimento nominano gli scrutatori per ciascun seggio e coordinano le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della consultazione. Un seggio è validamente costituito se formato da almeno 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
4. Le schede di voto, in formato cartaceo o informatico, sono predisposte a cura dell’Ufficio tecnico-amministrativo. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all’interno della quale sono presenti, nell’ordine, dall’alto in basso, i nominativi dei candidati di collegio, preceduti dal candidato alla carica di Segretario nazionale sostenuto dalla lista.
5. Gli elettori possono esprimere un unico voto in un’unica colonna di ciascuna scheda. Il voto si considera valido in qualsiasi punto della colonna sia stato apposto un segno. Sono considerate non valide le schede che presentino segni di votazione che ricadono all’interno di due o più colonne.
6. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell’ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura. Si procede prima allo scrutinio delle schede per l’elezione dell’Assemblea costituente nazionale e, subito dopo, allo scrutinio delle schede per l’elezione dell’Assemblea regionale.

Articolo 12 (Assegnazione alle liste dei seggi per l’Assemblea costituente nazionale)
1. Dopo aver ricevuto le schede e i fogli riepilogativi dello spoglio dei voti relativi all’elezione dell’Assemblea costituente nazionale avvenuto in ciascun collegio, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi assegnati a ciascun collegio in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al collegio più due, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
2. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico circoscrizionale.
3. L'Ufficio elettorale circoscrizionale identifica quindi i gruppi di liste tra loro collegate ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera f) che abbiano ottenuto nel complesso più del 5% dei voti validamente espressi in ambito circoscrizionale. Con riferimento soltanto a tali gruppi di liste, computa la cifra elettorale circoscrizionale, pari alla somma dei voti residuati alle rispettive liste di collegio, a seguito della assegnazione dei seggi in base al precedente comma 1.
4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede quindi alla assegnazione tra i gruppi di liste di cui al comma precedente dei seggi non ancora assegnati. A tal fine procede al riparto sulla base del metodo di cui al comma 1.
5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle liste appartenenti al gruppo che abbiano la frazione residuata del quoziente più alta. Qualora tutti i suoi candidati siano stati eletti, i seggi spettanti vengono assegnati alle altre liste del gruppo secondo l’ordine dei rispettivi quozienti.
6. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati in essa presenti seguendo l’ordine della lista stessa.

Articolo 13 (Elezione dell’Assemblea Regionale)
1. Per l’elezione dell’Assemblea regionale e per l’indicazione dei Segretari regionali, ovvero nel Trentino Alto Adige per l’elezione delle Assemblee provinciali e dei Segretari provinciali, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’Assemblea Nazionale.
2. L’elezione dei componenti delle Assemblee costituenti e dei Segretari regionali avviene su una scheda composta in maniera simile a come indicato all’articolo 11, comma 4, ma distinta dalla scheda per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali. Le dichiarazioni di candidatura alla carica di segretario regionale sono presentate all’ufficio tecnico amministrativo regionale entro il 12 settembre 2007 unitamente a una dichiarazione d’intenti e a un numero di firme compreso tra 500 e 750 per le Regioni fino a un milione di abitanti e tra 1000 e 1500 per le Regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai fini della presentazione delle candidature, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste all’articolo 7; ai fini dell’assegnazione dei seggi alle liste si applica il metodo indicato all’articolo 12.
3. Il numero dei componenti della Assemblea regionale è pari al doppio di quelli da eleggere per l’assemblea Nazionale nella regione. La ripartizione dei seggi tra i collegi avviene in base al metodo indicato all’articolo 6, comma 2, avendo cura di attribuire a ciascun collegio un minimo di 6 seggi.
4. Sono componenti con diritto di parola dell’Assemblea costituente regionale gli eletti all’Assemblea costituente nazionale nella regione.

Articolo 14 (Elezione del Segretario politico nazionale)
1. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea costituente nazionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 15 (Elezione dei segretari regionali)
1. Qualora vi sia, tra i componenti eletti all’Assemblea costituente regionale ai sensi del precedente articolo 13, una maggioranza assoluta di componenti eletti a sostegno di un candidato segretario regionale, il Presidente dell’Assemblea lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea eletti ai sensi del precedente articolo 13 e proclama coordinatore regionale il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 16 (Regole sulla trasparenza)
1. Il presente regolamento, unitamente a tutti i regolamenti integrativi previsti dagli articoli precedenti, è pubblicato in apposita sezione del sito web www.ulivo.it
2. Nella sezione del sito web di cui al comma 1, sono altresì pubblicati, via via che si procede alla loro determinazione, costituzione o individuazione, i nomi dei componenti gli organi di cui al presente regolamento nonché il recapito presso cui è possibile indirizzare comunicazioni dirette agli organi medesimi, l’elenco dei candidati, l’elenco dei componenti i seggi elettorali ed ogni altro dato o documento identificato dal Collegio nazionale dei garanti di cui all’art. 3 e all’art. 4.
3. Il Collegio dei Garanti di cui all’art. 3 e all’art. 4 definisce le ulteriori disposizioni dirette a garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure dirette all’elezione delle assemblee costituenti nazionale e locali.

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