venerdì 19 ottobre 2007

L'UTAP approva gli scrutini delle primarie

L'Ufficio Tecnico Amministrativo Provinciale del Comitato "14 Ottobre" della provincia di Foggia, nella riunione di giovedì 18 ottobre, ha approvato i risultati degli scrutini delle primarie svoltesi domenica 14 ottobre in 85 seggi allestiti in 64 comuni della provincia di Foggia e disposto le integrazioni e correzioni dei dati già diffusi sul sito-blog www.pdfoggia.it.
L'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti sarà decisa dall'Ufficio Tecnico Amministrativo Regionale in base agli articoli 12 e 13 del Regolamento quadro per l'elezione delle Assemblee Costituenti dell'Ulivo-Partito Democratico, approvato l'11 luglio 2007.

Articolo 12. (Assegnazione alle liste dei seggi per l'Assemblea costituente nazionale)
1. Dopo aver ricevuto le schede e i fogli riepilogativi dello spoglio dei voti relativi all'elezione dell'Assemblea costituente nazionale avvenuto in ciascun collegio, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi assegnati a ciascun collegio in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al collegio più due, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio; nell'effettuare
la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
2. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico circoscrizionale.
3. L'Ufficio elettorale circoscrizionale identifica quindi i gruppi di liste tra loro collegate ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera f) che abbiano ottenuto nel complesso più del 5% dei voti validamente espressi in ambito circoscrizionale. Con riferimento soltanto a tali gruppi di liste, computa la cifra elettorale circoscrizionale, pari alla somma dei voti residuati alle rispettive liste di collegio, a seguito della assegnazione dei seggi in base al precedente comma 1.
4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede quindi alla assegnazione tra i gruppi di liste di cui al comma precedente dei seggi non ancora assegnati. A tal fine procede al riparto sulla base del metodo di cui al comma 1.
5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle liste appartenenti al gruppo che abbiano la frazione residuata del quoziente più alta. Qualora tutti i suoi candidati siano stati eletti, i seggi spettanti vengono assegnati alle altre liste del gruppo secondo l'ordine dei rispettivi quozienti.
6. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati all'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati in essa presenti seguendo l'ordine della lista stessa.

Articolo 13. (Elezione dell'Assemblea Regionale)
1. Per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'indicazione dei Segretari regionali, ovvero nel Trentino Alto Adige per l'elezione delle Assemblee provinciali e dei Segretari provinciali, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'Assemblea Nazionale.
2. L'elezione dei componenti delle Assemblee costituenti e dei Segretari regionali avviene su una scheda composta in maniera simile a come indicato all'articolo 11, comma 4, ma distinta dalla scheda per l'elezione dell'Assemblea e del Segretario nazionali. Le dichiarazioni di candidatura alla carica di segretario regionale sono presentate all'ufficio tecnico amministrativo regionale entro il 12 settembre 2007 unitamente a una dichiarazione d'intenti e a un numero di firme compreso tra 500 e 750 per le Regioni fino a un milione di abitanti e tra 1000 e 1500 per le Regioni con popolazione
superiore a un milione di abitanti. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai fini della presentazione delle candidature, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste all'articolo 7; ai fini dell'assegnazione dei seggi alle liste si applica il metodo indicato all'articolo 12.
3. Il numero dei componenti della Assemblea regionale è pari al doppio di quelli da eleggere per l'assemblea Nazionale nella regione. La ripartizione dei seggi tra i collegi avviene in base al metodo indicato all'articolo 6, comma 2, avendo cura di attribuire a ciascun collegio un minimo di 6 seggi.
4. Sono componenti con diritto di parola dell'Assemblea costituente regionale gli eletti all'Assemblea costituente nazionale nella regione.

L'Ufficio Tecnico Amministrativo Nazionale determinerà gli eventuali seggi aggiuntivi sulla scorta dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento quadro.

Articolo 6. (Ripartizione dei seggi per l'Assemblea costituente nazionale tra le circoscrizioni ed i collegi)
(omissis). Un ulteriore seggio è assegnato ai collegi in cui abbia partecipato al voto un numero di persone pari a più del 20 per cento dei voti ottenuti dall'Ulivo nelle elezioni per la camera dei deputati del 2006.

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