Regolamento dell’Ufficio Tecnico Amministrativo Nazionale
Articolo 1
UFFICI TECNICI AMMINISTRATIVI (UTA)
1. L’Ufficio tecnico amministrativo nazionale (UTAN), ai sensi dell’art. 5, comma 5 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti, si articola nel territorio secondo livelli regionale (UTAR) e provinciale (UTAP).
Articolo 2
CANDIDATURE A SEGRETARIO NAZIONALE
1. La presentazione delle candidature alla carica di Segretario Nazionale viene effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 8 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti.
2. La documentazione deve essere presentata presso la sede dell'Ufficio tecnico amministrativo nazionale, Piazza SS. Apostoli 73 – Roma - entro e non oltre le ore 21 del 30 luglio 2007.
3. L'Ufficio tecnico amministrativo nazionale procede alla verifica della documentazione di presentazione delle candidature, della validità delle sottoscrizioni e della loro congruità rispetto ai criteri numerici indicati all’art. 7, comma 8del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti.
Entro 48 ore dalla scadenza del termine della presentazione delle candidature l’Ufficio tecnico amministrativo nazionale comunica il risultato della verifica al presentatore della candidatura.
4. L'Ufficio tecnico amministrativo nazionale può eventualmente accordare 48 ore di tempo ai Presentatori delle candidature per integrare la documentazione, di cui all’art. 7, comma 8del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti.
5. Eventuali ricorsi vanno presentati al Collegio nazionale dei Garanti entro 48 ore dall’avvenuta comunicazione, ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo.
6. Il Collegio dei Garanti decide in unica e definitiva istanza entro le successive 48 ore.
7. Trascorse 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, in mancanza di ricorsi o contestazioni, l'Ufficio tecnico amministrativo nazionale comunica all’Ufficio di Presidenza i nominativi dei candidati alla carica di Segretario Nazionale, ai sensi dell’art. 7 comma 8 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti.
8. L'autenticazione delle firme è effettuata da consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali, secondo la rispettiva competenza territoriale.
9. I moduli per la raccolta firme composti da più fogli intercalari debbono essere siglati e numerati in ciascun foglio da chi ha autenticato le firme.
Articolo 3
CANDIDATURE A SEGRETARIO REGIONALE
1. La presentazione delle candidature alla carica di Segretario Regionale viene effettuata ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti.
2. La documentazione deve essere presentata presso la sede dell'Ufficio tecnico amministrativo regionale competente, entro e non oltre il 12 settembre 2007.
3. L'Ufficio tecnico amministrativo regionale procede alla verifica della documentazione di presentazione delle candidature, della validità delle sottoscrizioni e della loro congruità rispetto ai criteri numerici indicati all’art. 13, comma 2 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti.
Entro 48 ore dalla scadenza della presentazione della candidatura l’Ufficio tecnico amministrativo regionale comunica il risultato della verifica al presentatore della candidatura.
4. L'Ufficio tecnico amministrativo regionale può eventualmente accordare 48 ore di tempo ai candidati per integrare la documentazione, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti.
5. Eventuali ricorsi vanno presentati Collegio dei Garanti circoscrizionale/regionaleentro 48 ore dall’avvenuta comunicazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
6. Il Collegio dei Garanti decide in unica e definitiva istanza entro le successive 48 ore.
7. Trascorse 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, in mancanza di ricorsi o contestazioni, l'Ufficio tecnico amministrativo regionale notifica i nominativi dei candidati alla carica di Segretario Regionale.
8. L'autenticazione delle firme è effettuata da consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali, secondo la rispettiva competenza territoriale.
9. I moduli per la raccolta firme composti da più fogli intercalari debbono essere siglati e numerati in ciascun foglio da chi ha autenticato le firme.
Articolo 4
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. Le liste per l’Assemblea Costituente nazionale e regionale devono essere presentate, pena nullità, dalle ore 9 del 21 alle ore 21 del 22 settembre 2007, all’Ufficio tecnico amministrativo regionale di competenza, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9e dell’art. 13 comma 2 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti. Qualora la Regione sia suddivisa in più circoscrizioni, l’Ufficio tecnico amministrativo regionale è competente su tutte le circoscrizioni.
2. L'Ufficio tecnico amministrativo regionale procede alla verifica della documentazione di presentazione delle liste, della validità delle sottoscrizioni e della loro congruità rispetto ai criteri numerici indicati all’art. 7 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 e all’ art. 13, comma 2 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti.
3. L'Ufficio tecnico amministrativo regionale può eventualmente accordare 48 ore ditempo ai Presentatori delle liste per integrare la documentazione, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti. Entro 48 ore dalla scadenza della presentazione delle liste l’Ufficio tecnico amministrativo regionale di competenza comunica il risultato della verifica al presentatore della lista.
4. Eventuali ricorsi vanno presentati al Collegio circoscrizionale/regionale dei Garantientro 48 ore dall’avvenuta comunicazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
5. Il Collegio dei Garanti decide in unica e definitiva istanza entro le successive 48 ore.
6. Trascorse 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, in mancanza di ricorsi o contestazioni, l'Ufficio tecnico amministrativo regionale ufficializza le candidature regolarmente presentate.
7. L'autenticazione delle firme è effettuata da consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali, secondo la rispettiva competenza territoriale.
8. I moduli per la raccolta firme composti da più fogli intercalari debbono essere siglati e numerati in ciascun foglio da chi ha autenticato le firme.
Articolo 5
NUMERO D’ORDINE SULLE SCHEDE ELETTORALI
1. Terminate le operazioni di presentazione delle liste, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 9 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti, l’Ufficio tecnico amministrativo nazionale, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei presentatori dei candidati a Segretario Nazionale, stabilisce il numero d'ordine da assegnare ai candidati in regola con i requisiti previsti all’art. 7 comma 8 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti, in tutte le circoscrizioni.
2. Terminate le operazioni di presentazione delle liste, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti, l’Ufficio tecnico amministrativo regionale, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei presentatori dei candidati a Segretario Regionale, stabilisce il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato.
3. Qualora più liste siano collegate allo stesso candidato Segretario, Nazionale o Regionale, queste, per ciascun gruppo, saranno riportate sulle schede e su qualsiasi altro materiale prodotto per la campagna d'informazione, secondo l’ordine di sorteggio effettuato a livello regionale dall’Ufficio Tecnico Amministrativo Regionale.
Articolo 6
MANUALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO
1. In merito alle operazioni di voto e allo svolgimento della giornata del 14 ottobre si rimanda ad un apposito manuale che verrà predisposto dall’Ufficio tecnico amministrativo nazionale entro il 17 settembre 2007.
Articolo 7
NORME DI RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti e le direttive emanate dagli organi nazionali.L’Ufficio Tecnico Amministrativo Nazionale, in caso di necessità e urgenza, è abilitato a emanare norme integrative e correttive del presente Regolamento.
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