Regolamento di funzionamento
dei Collegi dei Garanti
Approvato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato 14 ottobre in data 10/09/07
dei Collegi dei Garanti
Approvato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato 14 ottobre in data 10/09/07
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento detta le norme generali di funzionamento per i Collegi dei Garanti per il 14 ottobre costituiti a livello nazionale e nelle singole regioni (di seguito, “Collegi dei Garanti”) in vista delle elezioni delle Assemblee costituenti e dei Segretari nazionale e regionali del Partito Democratico (“Elezioni”). A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano sono equiparate alle regioni e costituiscono circoscrizioni autonome.
2. Il presente regolamento si applica altresì al Collegio dei garanti nominato sulla base di quanto previsto dal Regolamento per il voto all’estero, che è equiparato ai Collegi regionali dei garanti ai fini del presente regolamento.
3. Per le regioni con più circoscrizioni elettorali è previsto un unico Collegio regionale dei Garanti che svolge le proprie funzioni in relazione a tutte le circoscrizioni della regione.
Art. 2 (Composizione e compiti)
1. I Collegi dei Garanti sono costituiti dai componenti nominati dall’Ufficio di Presidenza del Comitato promotore 14 ottobre ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico (“Regolamento quadro”) nonché sulla base del Regolamento per il voto all’estero.
2. I Collegi dei garanti svolgono i compiti e si attengono a quanto previsto dal Regolamento quadro, dal presente regolamento e dal regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, oltre che alle altre disposizioni che regolano lo svolgimento delle Elezioni.
3. Il Collegio nazionale è competente in unica istanza per l’ammissione delle candidature a Segretario nazionale nonché per quelle inerenti la relativa elezione in applicazione dell’art. 14 del Regolamento quadro, ferma restando la competenza dei Collegi regionali ad esaminare in prima istanza le questioni relative all’elezione dei singoli candidati all’Assemblea costituente nazionale. I Collegi regionali sono competenti in unica istanza per le questioni relative all’elezione dei segretari e delle assemblee regionali.
4. Avverso le decisioni dei Collegi regionali inerenti l’ammissione delle liste di candidati all’Assemblea costituente nazionale nonché per quelle relative al risultato delle relative votazioni è possibile ricorrere al Collegio nazionale, il quale decide in via definitiva.
5. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di un Collegio regionale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, il Collegio regionale può decidere di sottoporre la questione al Collegio nazionale, che trasmette il proprio avviso al Collegio regionale richiedente entro le successive 48 ore. In tal caso, i termini per la decisione del Collegio regionale si intendono sospesi fino al ricevimento dell’avviso del Collegio nazionale.
Art. 3 (Presidente del Collegio)
1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del rispettivo Collegio. In caso di sua assenza, il ruolo del Presidente viene svolto dal componente più anziano di età.
2. Il Presidente del Collegio Nazionale è nominato dall’Ufficio di Presidenza del Comitato promotore 14 ottobre.
3. L’incarico di Presidente dei Collegio regionale è svolto dal componente più anziano d’età.
Art. 4 (Riunioni e deliberazioni dei Collegi)
1. Salvo casi di urgenza, le riunioni debbono essere convocate almeno due giorni prima della data di svolgimento, anche mediante posta elettronica o sms.
2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti del Collegio.
3. Le decisioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti alla riunione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o del suo sostituto in caso di assenza.
4. Le deliberazioni sono sottoscritte da tutti i componenti che hanno preso parte alla decisione e vengono depositate presso il luogo ove ha sede il Collegio entro il termine eventualmente previsto per la decisione. Del deposito viene data immediata comunicazione al ricorrente o al suo rappresentante legale.
5. Delle riunioni dei Collegi è redatto apposito verbale a cura di chi svolge le funzioni di segretario.
6. I Collegi decidono autonomamente eventuali ulteriori forme di pubblicità per le decisioni adottate.
Art. 5 (Segnalazioni, reclami e ricorsi)
1. Chiunque partecipi alle Elezioni nella veste di elettore o candidato ovvero -nella fase antecedente alle Elezioni- chiunque dichiari di voler aderire alla fase costituente del Partito Democratico, può presentare segnalazioni, reclami o ricorsi (di seguito, sinteticamente per tutti, “Ricorsi”) al Collegio dei Garanti competente, in relazione a presunte violazioni del Regolamento quadro o delle disposizioni approvate in attuazione dello stesso.
2. I Ricorsi sono redatti per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. Gli stessi sono sottoscritti da chi li ha presentati ovvero da un suo rappresentate legale, sulla base di apposita delega, e sono sempre corredati dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3. I Ricorsi devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro la data prevista per la loro presentazione presso il luogo ove ha sede il Collegio dei garanti competente, nel rispetto dei relativi orari di apertura. La persona che li riceve rilascia nelle mani del soggetto che li consegna apposita ricevuta con indicazione della data e dell’orario di presentazione.
4. Il Collegio dei garanti, prima di procedere all’esame del merito dei ricorsi, ne valuta dapprima l’ammissibilità.
5. Il Collegio può invitare, anche per le vie brevi, i soggetti interessati a rendere note -anche oralmente- eventuali osservazioni o a produrre la documentazione ritenuta utile.
Art. 6 (Incompatibilità)
1. I componenti del Collegi dei Garanti non possono presentare la propria candidatura né sottoscrivere la candidatura di terzi a Segretario nazionale o regionale ovvero a componente delle Assemblee costituenti nazionale o regionale, in vista delle Elezioni.
Art. 7 (Scioglimento dei Collegi dei Garanti)
1. Il Collegio nazionale ed i Collegi regionali cessano la propria attività e si considerano sciolti con l’insediamento della Assemblea costituente del Partito Democratico, rispettivamente nazionale o della corrispondente regione, salvo che per lo svolgimento delle funzioni e degli adempimenti strettamente necessari e conseguenti alla propria attività, sulla base di quanto previsto dal Regolamento quadro e dai regolamenti emanati sulla base di esso, ivi compreso il controllo sui rendiconti delle spese sostenute dai candidati e la presentazione della relativa relazione ai sensi dell’art. 5, del regolamento di autodisciplina della campagna elettorale.
2. Il Presidente del Collegio regionale presiede la prima seduta della relativa Assemblea costituente regionale fino all’elezione del presidente ad opera dell’Assemblea medesima, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento quadro. I componenti dei Collegi dei garanti sono invitati alla corrispondente Assemblea costituente, e vi partecipano senza diritto di voto.
Art. 8 (Disposizione finale)
1. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle eventualmente incompatibili previste degli altri regolamenti approvati sulla base del Regolamento quadro, le quali sono conseguentemente modificate a cura degli organi competenti.
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